La Valutazione di Impatto Generazionale

Stato dell’ordinamento italiano, modelli europei e condizioni di efficacia

Politiche pubbliche
Giovani
Regolazione
La legge 10 novembre 2025, n.
Autore/Autrice

Paolo Volterra

Data di Pubblicazione

28 ottobre 2026

Data di modifica

28 ottobre 2026

Sommario

Italiano. La legge 10 novembre 2025, n. 167 ha introdotto la Valutazione di Impatto Generazionale nell’analisi preventiva degli atti normativi del Governo. Il documento ricostruisce il perimetro della disciplina italiana, lo confronta con i principali Youth Check europei e individua le condizioni necessarie affinché la valutazione produca informazioni verificabili, anziché limitarsi a un adempimento formale. Il confronto indica come elementi qualificanti lo screening sistematico, l’autonomia tecnica, i dati disaggregati, la partecipazione dei giovani, la pubblicazione degli esiti e la verifica successiva degli effetti.

English. Law No. 167 of 10 November 2025 introduced Generational Impact Assessment into the ex-ante appraisal of Italian government regulations. This paper reconstructs the scope of the Italian framework, compares it with the main European youth checks, and identifies the conditions required for the assessment to produce verifiable information rather than remain a formal compliance exercise. The comparison highlights systematic screening, technical autonomy, disaggregated data, youth participation, publication of findings, and subsequent verification of effects as the main quality requirements.

Parole chiave

valutazione di impatto generazionale, VIG, youth check, equità intergenerazionale, analisi di impatto della regolamentazione, politiche giovanili

1 La disciplina italiana

La legge 10 novembre 2025, n. 167 ha introdotto la Valutazione di Impatto Generazionale, o VIG, come componente dell’Analisi di impatto della regolamentazione. La VIG è definita come analisi preventiva degli atti normativi del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali sui giovani e sulle generazioni future [1].1

Il perimetro stabilito dalla legge presenta quattro caratteristiche. La valutazione è preventiva, riguarda gli atti normativi del Governo, esclude i decreti-legge e considera espressamente gli effetti ambientali e sociali. Criteri e modalità sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare di concerto con l’autorità politica delegata in materia di giovani.

Questa configurazione attribuisce alla VIG una funzione informativa. Il testo legislativo non rende l’esito vincolante e non assegna la valutazione a un organismo indipendente. Inoltre, la mancata menzione degli effetti economici e fiscali lascia aperto il problema di come rappresentare il debito, la distribuzione della spesa pubblica e gli effetti patrimoniali fra coorti.

2 Dalle linee guida alla valutazione

Le Linee guida COVIGE del 2022 avevano già delineato una metodologia per gli interventi delle amministrazioni centrali [2]. Il loro perimetro comprende i giovani fra 14 e 35 anni e distingue le misure rivolte direttamente ai giovani da quelle che possono incidere su di loro in modo potenziale o indiretto.

La classificazione iniziale è necessaria, ma non coincide con una valutazione di impatto. Una misura può destinare risorse ai giovani senza migliorare in modo duraturo istruzione, lavoro, inclusione o benessere. Per passare dalla marcatura alla valutazione occorrono una situazione iniziale misurabile, obiettivi espliciti, indicatori, tempi, gruppi di confronto quando appropriati e una verifica successiva.

I dati statistici disponibili consentono di descrivere molti aspetti della condizione giovanile. Il sistema del Benessere equo e sostenibile dell’Istat offre indicatori disaggregati per età, territorio, genere e altre caratteristiche [3]. La dashboard giovanile di Eurostat organizza indicatori europei attorno alle dimensioni della partecipazione, delle connessioni e dell’autonomia [4]. Questi sistemi descrivono il contesto e gli esiti, ma l’attribuzione di un cambiamento a una specifica norma richiede un disegno valutativo ulteriore.

3 I modelli europei

I principali Youth Check europei differiscono per base giuridica, fascia d’età, soggetto responsabile e procedura [5], [6].

Ordinamento Avvio Popolazione considerata Collocazione e caratteristica distintiva
Austria 2013 0-30 anni Valutazione integrata nell’analisi d’impatto generale delle proposte normative
Fiandre 2008 0-25 anni Rapporto su bambini e giovani integrato nell’analisi della regolazione
Francia 2009 Giovani Clausola d’impatto su giovani, giustizia intergenerazionale e accesso ai diritti
Germania 2017 12-27 anni Analisi affidata a un centro scientifico esterno con procedura standardizzata
Italia 2025 Giovani e generazioni future VIG inserita nell’AIR degli atti normativi governativi, esclusi i decreti-legge

Tabella 1: Caratteristiche essenziali dei principali modelli europei di Youth Check

In parole semplici: gli ordinamenti europei perseguono un obiettivo simile, ma usano procedure diverse. Il modello tedesco si distingue perché separa la valutazione tecnica dal ministero che propone la norma.

Il Jugend-Check tedesco applica uno screening preliminare a tutti i disegni di legge federali e svolge l’analisi principale quando emergono effetti rilevanti sui giovani. La griglia combina sei ambiti di vita e undici dimensioni d’impatto, esaminando effetti intenzionali e non intenzionali [7].2 Il centro responsabile pubblica le relazioni e produce versioni sintetiche rivolte al Parlamento e ai giovani.

La Commissione europea ha assunto nel 2024 l’impegno di applicare uno youth check durante la progettazione delle politiche, utilizzando gli strumenti di Better Regulation e le consultazioni [8].3 Il passaggio rilevante consiste nell’inserire la prospettiva giovanile in tutte le aree di intervento, comprese quelle che non sono classificate come politiche giovanili.

4 Le applicazioni locali

Le amministrazioni locali italiane hanno sperimentato la VIG prima dell’entrata in vigore della disciplina nazionale. Il Comune di Parma ha adottato proprie linee guida nel gennaio 2024 [9], [10].4

Il modello di Parma sottopone le azioni a una sequenza di screening, marcatura e valutazione. Le misure possono essere classificate come generazionali, potenzialmente generazionali, potenzialmente anti-generazionali oppure estranee al perimetro. Per le misure selezionate sono richiesti indicatori di prodotto o di risultato e sono previste consultazioni con i giovani.

L’esperienza locale dimostra che una procedura operativa può essere inserita nei documenti ordinari di programmazione. Non dimostra ancora, da sola, che la VIG migliori gli esiti delle politiche. Per stabilirlo occorrono confronti fra obiettivi iniziali, decisioni modificate in seguito alla valutazione e risultati osservati nel tempo.

5 Condizioni di efficacia

Una VIG capace di incidere sulla qualità delle decisioni dovrebbe comprendere sette elementi.

  1. Lo screening deve coprire sistematicamente gli atti e motivare sia l’accesso alla valutazione completa sia l’esclusione.

  2. Il perimetro deve comprendere effetti sociali, ambientali, economici e fiscali nel breve e nel lungo periodo.

  3. La valutazione tecnica deve disporre di autonomia, competenze multidisciplinari e possibilità di pubblicare osservazioni non accolte.

  4. I dati devono essere disaggregati almeno per età, genere, territorio e condizione socioeconomica.

  5. La partecipazione dei giovani deve avvenire prima della decisione e deve includere gruppi che incontrano maggiori ostacoli alla rappresentanza.

  6. Relazione, dati, ipotesi, consultazioni e risposta dell’amministrazione devono essere pubblici.

  7. Gli indicatori iniziali e i risultati successivi devono alimentare una verifica ex post e, quando necessario, la revisione della misura.

Questi requisiti non eliminano il giudizio politico. Rendono però visibili le conseguenze distributive, le ipotesi utilizzate e le ragioni per cui un impatto negativo viene accettato, mitigato o compensato.

6 Conclusioni

La legge 167/2025 ha trasformato la VIG da pratica sperimentale a componente dell’analisi normativa nazionale. Il suo valore dipenderà dall’attuazione concreta: ampiezza dello screening, qualità dei dati, autonomia tecnica, partecipazione e pubblicità degli esiti.

Il confronto europeo indica che una checklist interna al ministero proponente offre garanzie più deboli di una procedura standardizzata, trasparente e aperta al controllo esterno. La verifica ex post è altrettanto importante, perché la valutazione preventiva formula previsioni che devono essere confrontate con gli effetti osservati.

7 Riferimenti

[1]
[2]
Comitato per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche, «Linee guida per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche», Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, 2022. Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[3]
Istat, «Rapporto sul Benessere equo e sostenibile – Edizione 2026», ott. 2026. Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[4]
Eurostat, «EU Youth Dashboard». Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[5]
OECD, «OECD Youth Policy Toolkit», 2024. Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[6]
G. Mazzantini e F. Sarpi, «La valutazione di impatto generazionale: Youth check, toolkit e linee guida in una prospettiva comparata», Senato della Repubblica, Documento di analisi 35, feb. 2026. Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[7]
Competence Centre Youth-Check, «About the Youth-Check». Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[8]
European Commission, «Giving a stronger voice to Europe’s youth to build a better future». Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[9]
Comune di Parma, Adozione delle Linee guida per la Valutazione di impatto generazionale delle politiche pubbliche. 2024. Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].
[10]
Comune di Parma, «Lo Youth Check è realtà». Consultato: 28 ottobre 2026. [Online].

Nota metodologica

Questo documento nasce dall’interazione di tre componenti. L’autore definisce le domande, esercita il giudizio critico e assume la responsabilità scientifica ed editoriale del risultato. Strumenti di intelligenza artificiale generativa sono impiegati a supporto della ricerca bibliografica, della lettura, della sintesi, della riorganizzazione argomentativa e della revisione del testo. Un’infrastruttura open source sviluppata dall’autore automatizza il reperimento, l’armonizzazione e il controllo dei dati dalle fonti statistiche ufficiali, e mantiene l’elaborazione documentata e riproducibile.

Le fonti sono pubblicamente accessibili e citate con la loro denominazione ufficiale; l’analisi è pertanto integralmente auditabile e replicabile da terzi a partire da esse. Le tabelle e i grafici sono elaborazioni dell’autore: calcoli, aggregazioni, trasformazioni e scelte di rappresentazione sono attribuibili all’autore e non agli enti produttori dei dati.

La responsabilità per le fonti utilizzate, le analisi condotte, le elaborazioni effettuate, le interpretazioni proposte e le conclusioni formulate resta interamente in capo all’autore. L’intelligenza artificiale è stata impiegata come ambiente di supporto cognitivo ed editoriale, non come fonte primaria, autore autonomo o sostituto del giudizio critico.

7.1 Note

Torna in cima

Note

  1. «La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell’analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale.» [1]↩︎

  2. «Bills of the German Federal Government are examined with regard to their effect on young people between 12 and 27 years of age.» [7]↩︎

  3. «Moving forward, the Commission will now apply a ‘youth check’ when it is designing policies.» [8]↩︎

  4. «Il Comune di Parma ha adottato le Linee Guida per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) delle politiche pubbliche, il cosiddetto Youth Check.» [10]↩︎