Valutazione della spesa e riordino degli incentivi alle imprese: origine europea, assetto istituzionale e attuazione dei PAVS
Dalle raccomandazioni comunitarie e dal PNRR ai Piani ministeriali: i casi del Fondo di Garanzia PMI e del Fondo Crescita Sostenibile
Italiano. L’introduzione dei Piani di analisi e valutazione della spesa (PAVS) nelle amministrazioni centrali italiane segna il superamento della logica lineare dei tagli di bilancio a favore di una valutazione d’impatto qualitativa ed econometrica delle politiche pubbliche. Il lavoro ricostruisce la genealogia istituzionale di questo strumento, dimostrando come esso derivi da una spinta comunitaria pluriennale — avviata dalle raccomandazioni specifiche per Paese del periodo 2012-2016 e consolidata dai principi comuni dell’Eurogruppo del 2016 e dalla Riforma 1.13 del PNRR — formalizzata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e resa vincolante dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 21 gennaio 2025. L’analisi esamina in dettaglio l’attuazione empirica nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso i Piani 2024 e 2025-2027, focalizzati sul Fondo Crescita Sostenibile, sul Fondo di Garanzia per le PMI (377 miliardi di euro garantiti in venticinque anni di operatività) e sul Fondo per la transizione industriale. I risultati delle prime valutazioni controfattuali, recepiti nel Documento Programmatico di finanza pubblica 2026, hanno guidato la razionalizzazione del sistema degli incentivi sancita dai decreti legislativi 184/2025 (Codice degli incentivi) e 138/2026. L’efficacia della riforma poggia sull’interoperabilità delle piattaforme informative basata sul Codice Unico di Progetto, elemento cruciale per superare le carenze di tracciabilità e monitoraggio ripetutamente segnalate dalla Corte dei conti europea e nazionale.
English. The introduction of Spending Analysis and Evaluation Plans (PAVS) across Italy’s central ministries marks a structural transition from linear expenditure cuts to qualitative and econometric policy impact evaluation. This paper traces the institutional origins of the framework, showing how it stems from long-standing European initiatives — originating in the Country-Specific Recommendations of 2012–2016, reinforced by the Eurogroup’s 2016 common principles and the RRF Reform 1.13 — and was subsequently embedded into the Medium-Term Fiscal-Structural Plan 2025–2029 and made binding by the Council Recommendation of 21 January 2025. The empirical implementation by the Ministry of Enterprises and Made in Italy is investigated through the 2024 and 2025–2027 Plans, focusing on the Sustainable Growth Fund and the SME Guarantee Fund (over €377 billion guaranteed over twenty-five years). Counterfactual evaluation findings, acknowledged in the 2026 Public Finance Programming Document, directly informed the incentive overhaul enacted by Legislative Decrees 184/2025 (Incentive Code) and 138/2026. The ultimate success of the reform hinges on platform interoperability anchored to the Unique Project Code (CUP), addressing persistent monitoring and transparency deficits highlighted by both European and national audit institutions.
PAVS, revisione della spesa, aiuti di Stato, incentivi alle imprese, Fondo di garanzia PMI, Fondo crescita sostenibile, PNRR, PSBMT
1 L’origine europea della revisione della spesa e la genesi dei PAVS
La programmazione della finanza pubblica italiana registra dal 2024 una transizione metodologica rilevante: l’affiancamento, e la progressiva sostituzione, dei tradizionali obiettivi quantitativi di risparmio assegnati ai Ministeri con valutazioni sistematiche di impatto ed efficacia delle singole politiche di spesa. Tale innovazione prende il nome di Piani di analisi e valutazione della spesa (PAVS).
L’adozione dei PAVS non costituisce un’iniziativa isolata dell’amministrazione nazionale, ma rappresenta il punto di arrivo di una prolungata pressione esercitata dalle istituzioni dell’Unione europea per ancorare la revisione della spesa al ciclo ordinario di bilancio [1]. Tra il 2012 e il 2016, il Consiglio dell’Unione europea ha rivolto all’Italia specifiche raccomandazioni (CSR) volte a garantire che la spending review divenisse parte integrante e permanente del processo contabile [2]. Tali indicazioni hanno trovato una prima formalizzazione comunitaria nei principi comuni concordati in sede di Eurogruppo il 9 settembre 2016, con cui gli Stati membri dell’area euro si impegnavano a condurre revisioni regolari della spesa per orientare le scelte allocative di bilancio [3]. Sul piano dell’ordinamento interno, tale spinta ha determinato l’introduzione dell’articolo 22-bis nella legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009), ad opera del decreto legislativo 90/2016 [4].
L’esperienza applicativa dell’articolo 22-bis ha tuttavia evidenziato limiti strutturali: la fissazione di risparmi programmatici definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è tradotta prevalentemente in rimodulazioni contabili e riduzioni orizzontali di stanziamento, prive di un’indagine approfondita sulla rispondenza dei programmi agli obiettivi di politica economica [5]. Il superamento di tale impostazione è stato avviato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con la Riforma 1.13 della Missione 1, Componente 1 («Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica»). L’articolo 9 del decreto-legge 152/2021 ha istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per la revisione della spesa e l’Unità di missione per l’analisi e valutazione della spesa, coinvolgendo esperti di Banca d’Italia, ISTAT e Corte dei conti [6].
Il 16 novembre 2023 il Comitato scientifico ha adottato il documento «Criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa», che fissa le regole dei Piani triennali delle amministrazioni centrali [5], [7]. Il documento definisce l’analisi e valutazione della spesa come l’insieme delle tecniche volte a verificare l’attuazione e i risultati delle politiche, e la colloca a monte della revisione della spesa dell’articolo 22-bis, cui fornisce le evidenze per le scelte allocative [7]. Attraverso questo quadro metodologico, ciascun Ministero è chiamato a formulare progetti valutativi che si concludono con specifiche «opzioni di riforma» da sottoporre alle decisioni della legge di bilancio. Il perimetro comprende esplicitamente le agevolazioni concesse tramite crediti d’imposta; dal 2025 ciascun Piano deve coprire almeno il 20 per cento della spesa ammissibile del Ministero nel triennio; i Report di valutazione e le opzioni di riforma vanno trasmessi al MEF entro il 31 maggio [7].
| Fase temporale | Provvedimento o atto | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2012–2016 | Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR) | Richiesta di integrazione permanente della spending review nel bilancio | Consiglio UE [1], [2] |
| 9 settembre 2016 | Dichiarazione Eurogruppo sui principi comuni | Mandato di sorveglianza ordinaria sulle spending review nazionali | Eurogruppo [3] |
| 12 maggio 2016 | Decreto legislativo n. 90/2016 (art. 22-bis L. 196/2009) | Obiettivi di risparmio per Ministero definiti via DPCM | Normattiva [4] |
| 6 novembre 2021 | Decreto-legge n. 152/2021 (art. 9, c. 8-10) | Istituzione Comitato scientifico e Unità di missione RGS (PNRR M1C1-100) | Normattiva [6] |
| 16 novembre 2023 | Documento del Comitato scientifico RGS | «Criteri e metodologie» per i PAVS | RGS / MEF [7] |
| 2024 | Circolari RGS e piani ministeriali | Avvio della prima tornata sperimentale dei PAVS (16 ministeri, 17 progetti) | RGS / MIMIT [5], [8] |
| 15 ottobre 2024 | Appendice VI del Piano strutturale di bilancio (PSBMT) | Impegno formale di riforma della spesa per estensione a sette anni | MEF [9] |
| 21 gennaio 2025 | Raccomandazione del Consiglio UE (GU C/2025/651) | Vincolo vincolante: copertura cumulata del 10% della spesa diretta (2027-2029) | Consiglio UE [10] |
| 30 dicembre 2025 | Legge n. 199/2025 (art. 1, commi 747-749) | Obbligo per ogni Ministero di valutare una politica entro il 30 giugno 2026 | Normattiva [11] |
In parole semplici: la revisione della spesa nasce dalle richieste dell’Unione europea dopo la crisi finanziaria, si trasforma nel PNRR con la nascita di un comitato scientifico dedicato, e diventa infine un obbligo vincolante per l’Italia nel 2025 in cambio di tempi più lunghi per il rientro del debito.
2 Il vincolo macro-fiscale del Piano strutturale di bilancio (PSBMT)
Il passaggio decisivo con cui i PAVS sono stati trasformati da prassi amministrativa sperimentale in vincolo comunitario primario si è compiuto con la riforma della governance economica europea del 2024 (Regolamento UE 2024/1263). L’Italia ha richiesto l’estensione del periodo di aggiustamento della spesa primaria netta da quattro a sette anni, presentando il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSBMT) [9].
Per ottenere l’assenso comunitario all’estensione del sentiero di rientro, gli Stati membri devono assumere impegni puntuali di riforma strutturale e investimento che migliorino la sostenibilità delle finanze pubbliche e la resilienza economica [12]. Tra le riforme abilitanti, l’Italia ha inserito nell’Appendice VI del PSBMT l’impegno a rendere strutturali i PAVS. Tale pacchetto è stato ratificato dal Consiglio dell’Unione europea con la Raccomandazione del 21 gennaio 2025 [10].
L’allegato alla Raccomandazione comunitaria specifica il cronoprogramma e l’intensità del vincolo (Riforma R1.13, Step 1): 1. Adozione, entro il secondo trimestre del 2027, del 2028 e del 2029, di piani annuali di monitoraggio e valutazione della spesa da parte di tutte le amministrazioni centrali; 2. Raggiungimento progressivo di una copertura valutativa pari ad almeno il 10% della spesa di diretta competenza dei Ministeri; 3. Presentazione di una relazione annuale al Parlamento e alla Commissione europea sullo stato di attuazione delle riforme e sui risparmi o riallocazioni conseguiti [10], [13].
Come chiarito dall’Ufficio parlamentare di bilancio, il vincolo non ha natura meramente programmatica: il mancato rispetto delle riforme poste a fondamento dell’estensione a sette anni comporta la revoca del periodo allungato e l’immediata prescrizione di un piano di aggiustamento quadriennale, con un incremento severo della correzione di bilancio richiesta [12]. Le raccomandazioni per Paese del 2025 annoverano il rafforzamento della revisione annuale della spesa fra le misure già adottate per la sostenibilità di bilancio [14]. Quelle del 2026 richiamano i nuovi Piani e indicano come cruciale attuare a fondo il nuovo quadro di valutazione e darvi seguito con azioni basate sui risultati; la raccomandazione n. 1 chiede di intensificare gli sforzi per migliorare efficienza ed efficacia della spesa pubblica [15]. La Commissione osserva che l’ampio lavoro analitico prodotto dalle revisioni della spesa non si è ancora riflesso nel ciclo di bilancio [16].
L’ordinamento italiano ha recepito tempestivamente tale quadro con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), i cui commi 747-749 dell’articolo 1 hanno anticipato la cadenza comunitaria, obbligando ciascun Ministero a realizzare entro il 30 giugno 2026 la valutazione di almeno una politica di spesa nell’ambito dei PAVS, sotto il coordinamento della Ragioneria generale dello Stato [11].
Le valutazioni previste per il 2026 sono sedici, una per amministrazione, su una spesa di circa 9,2 miliardi di euro, di cui 8,4 nazionali, pari a circa il 3 per cento della spesa di diretta competenza delle amministrazioni centrali [13]. Il DPFP le classifica per tipologia: cinque valutazioni di efficacia, condotte con metodologie controfattuali, cinque di implementazione, quattro sui processi organizzativi e due di performance [13]. Fra gli incentivi alle imprese, il Fondo di garanzia per le PMI e gli incentivi all’occupazione sono valutati sotto il profilo dell’efficacia, il Fondo per la sovranità alimentare sotto quello dell’implementazione [13]. La valutazione dei processi gestionali non è quindi una deviazione dallo strumento: fin dai criteri del 2023 i PAVS hanno il duplice oggetto dell’efficacia delle politiche e dell’efficienza dei processi [7].
3 L’architettura dei controlli sull’efficienza degli incentivi
L’esigenza di una valutazione rigorosa della spesa si manifesta con particolare intensità nel campo degli aiuti di Stato e degli incentivi alle imprese. In questo comparto operano quattro livelli convergenti di controllo, distinti per finalità istituzionale e orizzonte temporale.
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ LIVELLO UE │
│ │
│ Commissione europea Corte dei conti europea │
│ (DG COMP: piani GBER, (SR 21/2024, SR 09/2025,│
│ State Aid Scoreboard) SR 14/2026: audit RRF) │
└───────────────────┬────────────────────────────────────┘
│ condizionalità e riscontri
▼
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ LIVELLO NAZIONALE │
│ │
│ Governo e Ministeri Corte dei conti │
│ (PAVS, Codice incentivi (Controllo concomitante:│
│ D.lgs 184/25, Riordino 138) ZES del. 36/24, PREPAC) │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
Il primo livello è costituito dalla disciplina comunitaria della concorrenza (DG COMP). Ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), i regimi di aiuto di maggiore entità finanziaria — con bilancio medio annuo superiore a 150 milioni di euro — sono soggetti all’obbligo di un Piano di valutazione indipendente, approvato dalla Commissione europea e assistito dal controllo di qualità del Joint Research Centre (JRC) [17]. Un esempio emblematico è rappresentato dalla decisione C(2025) 6947 della Commissione, relativa al regime italiano «Investimenti sostenibili 4.0» (caso SA.118990), che subordina la prosecuzione dell’esenzione alla consegna di un rapporto di valutazione controfattuale [18]. Parallelamente, lo State Aid Scoreboard documenta che l’Italia si colloca stabilmente tra i primi tre Paesi dell’Unione per volume complessivo di aiuti erogati [13].
Il secondo livello è rappresentato dall’audit esterno della Corte dei conti europea (ECA). Nella Relazione speciale 21/2024, la Corte ha accertato che, a fronte della triplicazione degli aiuti di Stato durante le crisi pandemica ed energetica, la Commissione ha ridotto l’intensità del monitoraggio ex post, basando i riscontri prevalentemente sulle autocertificazioni trasmesse dagli Stati membri [19]. Successivamente, la Relazione speciale 09/2025 ha evidenziato come i controlli sulla conformità agli aiuti di Stato nell’RRF siano stati condotti dalle autorità nazionali solo a ridosso o successivamente alle richieste di pagamento [20]. Da ultimo, la Relazione speciale 14/2026 ha riscontrato lacune diffuse nella tracciabilità dei fondi RRF fino ai destinatari finali e l’assenza di dati armonizzati sui costi effettivi delle misure, precludendo una valutazione comparativa dell’efficienza degli investimenti [21], [22].
Il terzo livello risiede nell’amministrazione nazionale, dove i PAVS forniscono la base empirica per la razionalizzazione degli strumenti di incentivazione [23].
Il quarto livello corrisponde al controllo esterno della magistratura contabile italiana. Il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, istituito per verificare in corso d’opera i grandi piani di investimento, è intervenuto sulla governance della ZES unica con la deliberazione n. 36/2024, rilevando la mancanza iniziale di indicatori di avanzamento fisico e finanziario e l’inadeguatezza del monitoraggio procedurale [24]. Nella Relazione annuale 2025 e nella Programmazione 2026 delle Sezioni riunite in sede di controllo, la Corte dei conti ha espressamente annunciato che i PAVS adottati dalle amministrazioni centrali saranno oggetto di verifica sistematica per accertare l’effettiva realizzazione delle opzioni di riforma prospettate [25], [26].
4 L’attuazione empirica: i Piani di analisi e valutazione del MIMIT
L’applicazione concreta del nuovo modello di valutazione emerge dall’esame dei Piani adottati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il 2024 e per il triennio 2025-2027 [8], [27].
4.1 Il Piano sperimentale 2024: il Fondo Crescita Sostenibile
Il Piano 2024 del MIMIT ha riguardato, in via sperimentale, le misure di sostegno all’attività di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (FCS) [8]. L’esercizio ha previsto: 1. L’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche per le imprese, della struttura «Analisi delle politiche pubbliche e coordinamento statistico», competente per l’elaborazione di proposte e valutazioni di politiche pubbliche, anche in raccordo con università e centri di ricerca; 2. L’affidamento della valutazione d’impatto a un nucleo esterno composto da un coordinatore senior, un esperto tematico in progetti di R&S e un econometra specializzato in metodi controfattuali; 3. La verifica della capacità del Fondo di promuovere investimenti addizionali rispetto a quelli che le imprese avrebbero effettuato autonomamente [8].
Le evidenze raccolte hanno evidenziato la solidità della struttura del FCS, suggerendone l’adozione come modello unificato per la concentrazione degli interventi di incentivazione alle imprese [13].
4.2 Il Piano triennale 2025-2027: il Fondo di Garanzia PMI e la Transizione Industriale
Il Piano di analisi e valutazione della spesa 2025-2027 articola la strategia valutativa del MIMIT su tre progetti consecutivi [27]. Il Ministero ha individuato come area di spesa di primaria rilevanza gli incentivi al sistema produttivo e ha scelto le misure secondo tre criteri: la rilevanza finanziaria, la rilevanza strategica rispetto ai fabbisogni delle imprese e il grado di maturità dello strumento; dichiara inoltre di voler fornire evidenze al processo di razionalizzazione degli interventi in corso [27]. Ne risulta una sequenza che va dallo strumento più maturo, il Fondo di garanzia, al più recente, il Fondo per la transizione industriale, per il quale il Piano riconosce che nel 2027 non sarà ancora possibile stimare gli impatti in modo rigoroso [27]. Analogamente, il Piano 2024 motivava la scelta del Fondo crescita sostenibile con la rilevanza strategica della ricerca e sviluppo e con l’ammontare delle risorse dedicate, e indicava che l’oggetto era stato individuato in accordo con l’autorità politica del Ministero [8].
Il Progetto 2025 ha per oggetto il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dalla legge 662/1996 e operativo dal 2000. Il Piano lo descrive come lo strumento governativo principale contro il razionamento del credito alle PMI, con venticinque anni di operatività e un importo garantito complessivo di oltre 377 miliardi di euro al 31 dicembre 2024 [27].
| Ambito di rilevazione | Indicatore operativo | Consuntivo 2024 | Fonte dei dati |
|---|---|---|---|
| Domande e beneficiari | Operazioni accolte | 228.909 | Soggetto gestore del Fondo [27] |
| Imprese coinvolte | Imprese garantite | 153.854 | Soggetto gestore del Fondo [27] |
| Credito mobilitato | Finanziamenti garantiti | 42.525.372.469,51 € | Soggetto gestore del Fondo [27] |
| Esposizione pubblica | Importo garantito | 29.895.286.592,79 € | Soggetto gestore del Fondo [27] |
| Spesa valutata PAVS 2026 | Spesa diretta oggetto di valutazione | 9.156.000.000,00 € | Tav. III.2.6 DPFP 2026 [13] |
In parole semplici: nel solo 2024 il Fondo ha garantito quasi 30 miliardi di euro di garanzie su oltre 42 miliardi di prestiti a circa 154 mila imprese, rappresentando lo strumento pubblico di sostegno finanziario più rilevante del Paese.
Il disegno valutativo formalizzato nel Piano 2025-2027 affronta un nodo classico della teoria del credito agevolato: l’individuazione del profilo ottimale di impresa beneficiaria [27]. Il Piano esplicita che l’efficacia del supporto pubblico è massima quando si indirizza verso il segmento intermedio di rischiosità: - Escludendo le imprese finanziariamente floride (classi di rating più elevate), per le quali l’intervento pubblico determina mero spiazzamento del credito ordinario senza generare investimenti addizionali; - Escludendo al contempo le imprese decotte o destinate al fallimento, per le quali la garanzia statale produce un prolungamento artificiale dell’attività sul mercato con dispersione di risorse pubbliche [27].
Il Piano stima in 154.500 euro le risorse per la valutazione del Fondo di Garanzia, tra attività amministrativa e consulenza esterna, e prevede nel cronoprogramma l’analisi dei dati tra novembre 2025 e febbraio 2026, il rapporto di valutazione a marzo 2026 e le opzioni di riforma entro maggio 2026 [27].
Gli esiti di questo esercizio sono sintetizzati nel Documento Programmatico di finanza pubblica 2026, che classifica la valutazione del Fondo tra quelle di efficacia condotte con metodologie controfattuali [13]. Per le imprese beneficiarie il DPFP riporta: 1. Una riduzione del costo del credito; 2. Una riallocazione dell’indebitamento verso scadenze a medio-lungo termine; 3. Un effetto che si attenua per le imprese del Mezzogiorno e per quelle con profili di rischio più elevati; 4. Una tendenza a utilizzare la garanzia pubblica anche per imprese che avrebbero potuto ottenere credito senza di essa [13].
Il Piano 2025-2027 indicava per questo progetto tecniche statistiche basate sugli indicatori di rischiosità delle imprese beneficiarie e interviste agli intermediari, senza menzionare un disegno controfattuale [27]; in assenza del rapporto completo non è possibile verificare quale metodo sia stato infine adottato.
Completano il ciclo triennale il Progetto 2026, dedicato all’efficienza operativa degli interventi di R&S del Fondo Crescita Sostenibile, e il Progetto 2027, incentrato sul Fondo per la Transizione Industriale. Il Progetto 2026 nasce dagli esiti della valutazione 2024: i tempi dell’iter, in media circa tre anni e mezzo tra decreto di concessione e saldo finale, sono indicati come l’elemento critico che riduce l’efficacia dello strumento; la valutazione riguarda quindi procedure, criteri di selezione e adempimenti richiesti alle imprese [27]. Quest’ultimo, dotato di 400 milioni di euro di risorse PNRR, ha registrato nella fase istruttoria dello sportello 2025 l’ammissione di 95 imprese per 738,6 milioni di euro di investimenti candidati e 266 milioni di agevolazioni richieste, con domande valutative specificamente rivolte a misurare il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni climalteranti in rapporto alle risorse erogate [27].
5 La convergenza tra PAVS e riordino del sistema degli incentivi
L’elemento di maggiore rilievo sistemico risiede nella connessione tra i risultati dei PAVS e la riforma della legislazione sugli aiuti alle imprese, attuata in conformità alla legge delega 27 ottobre 2023, n. 160.
La revisione dell’ordinamento ha prodotto due provvedimenti legislativi organici: - Il Codice degli incentivi (decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184), entrato in vigore il 1° gennaio 2026 [28]; - Il decreto sul riordino del sistema degli incentivi (decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138), entrato in vigore il 18 agosto 2026 [29].
L’articolo 21 del Codice degli incentivi stabilisce il principio secondo cui ogni amministrazione centrale adotta un programma pluriennale di valutazione in itinere ed ex post delle proprie misure agevolative, condotto da valutatori indipendenti e integrato con la programmazione della politica di bilancio europea [28]. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici sulla piattaforma Incentivi Italia e alimentano la Relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (legge 266/1997), la quale deve identificare duplicazioni, sovrapposizioni e indicazioni per la soppressione o il rifinanziamento dei regimi [28].
Sul piano allocativo, il decreto legislativo 138/2026 recepisce l’esperienza valutativa maturata nei PAVS concentrando gli incentivi del MIMIT su tre strumenti prioritari: il Fondo per la crescita sostenibile, il Fondo di garanzia per le PMI e il Fondo nazionale per l’innovazione (venture capital) [29]. In particolare, gli articoli 4-8 riorganizzano il Fondo Crescita Sostenibile in quattro sezioni tematiche: 1. Ricerca, sviluppo e innovazione; 2. Nascita e consolidamento di start-up innovative; 3. Investimenti produttivi per la transizione ecologica e digitale; 4. Rafforzamento patrimoniale, accesso al credito e mercati dei capitali [29].
L’efficacia di questa architettura dipende in misura determinante dalla gestione informativa dei dati di monitoraggio. L’articolo 20 del Codice degli incentivi ha introdotto l’obbligo di associare il Codice Unico di Progetto (CUP) a ciascuna domanda di agevolazione accolta, rendendolo l’identificativo primario e non modificabile dell’intero ciclo di vita della spesa [28]. L’interoperabilità tra il Registro Nazionale Aiuti (RNA), la banca dati OpenCUP e le piattaforme gestionali delle singole amministrazioni risponde direttamente ai rilievi formulati dalla Corte dei conti europea (Relazioni 21/2024 e 14/2026) e dalla magistratura contabile nazionale circa l’opacità dei beneficiari finali e l’assenza di indicatori tempestivi di costo effettivo [21], [24].
6 Punti aperti e prospettive (2026–2029)
Nonostante l’avanzamento del quadro normativo, l’efficacia del nuovo sistema di valutazione presenta diversi elementi critici aperti.
In primo luogo, si rileva una discrepanza tra la produzione delle valutazioni e la loro effettiva accessibilità pubblica. I rapporti analitici completi — quali il rapporto finale del regime SA.118990 o il report dettagliato sul Fondo di Garanzia redatto nel primo trimestre del 2026 — non risultano tempestivamente consultabili nei canali telematici dedicati, essendo resi noti esclusivamente per il tramite di sintesi aggregate all’interno del DPFP. Tale circostanza limita la verificabilità indipendente dei modelli econometrici adottati e delle relative stime di addizionalità. I criteri del Comitato scientifico prevedono invece la pubblicazione di Piani, Relazioni annuali, Report di valutazione e opzioni di riforma, in formato elaborabile, orientativamente entro quindici giorni dalle rispettive scadenze, sul sito del Ministero e in una sezione dedicata del sito della Ragioneria generale dello Stato [7]. Resta inoltre da chiarire il rapporto tra la soglia del 20 per cento della spesa ammissibile fissata da quei criteri e la soglia del 10 per cento della spesa di diretta competenza assunta nel PSBMT, che si riferiscono a basi di calcolo diverse.
In secondo luogo, la piena attuazione del Codice degli incentivi è subordinata all’emanazione dei decreti attuativi ministeriali: - Il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia sul modello uniforme di Programma degli incentivi (art. 4, comma 4, d.lgs. 184/2025); - Il decreto direttoriale MEF-MIMIT sulle regole tecniche di interoperabilità delle piattaforme basate sul CUP (art. 20, comma 4, d.lgs. 184/2025).
In terzo luogo, resta da compiere la convergenza tra il calendario nazionale e quello europeo. Se la legge di bilancio per il 2026 ha anticipato al 30 giugno 2026 la valutazione di una politica per Ministero, il rispetto degli impegni stabiliti nell’Appendice VI del PSBMT impone l’adozione di piani annuali sistematici dal secondo trimestre del 2027 al 2029, a presidio del 10% della spesa ministeriale di diretta competenza [10]. Dal rigore metodologico di questi esercizi e dalla capacità di tradurre le risultanze in concrete riduzioni e riallocazioni delle agevolazioni dipenderà non soltanto la qualità della politica industriale, ma la tenuta complessiva del percorso di aggiustamento macro-fiscale concordato con l’Unione europea.
Nota metodologica
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